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Accordo economico per le scuole FISM

28 Settembre 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

Approvata la parte economica tabellare e il salario di anzianità del nuovo CCNL per il personale dei servizi dell’infanzia delle scuole/enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.

L’accordo prevede che la retribuzione minima tabellare spettante riferita al VI livello (docenti) sia incrementata complessivamente di euro 80,00 lorde al mese, con le seguenti decorrenze:

livello

decorrenza incrementi 01/09/2022

decorrenza incrementi 01/09/2023

totale

134,8834,8869,76
II36,2536,2572,50
III36,3036,3072,60
IV37,4637,4674,93
V39,5039,5079,01
VI40,0040,0080,00
VII43,9543,9587,89
Vili44,9444,9489,88

Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, gli importi del minimo tabellare contrattuale mensile risultano i seguenti:

livello

minimi dal 31.12.2018

minimi tabellari dal 01.09.2022

minimi tabellari dal 01.09.2023

11.312,061.346,941.381,82
II1.363,461.399,711.435,96
III1.365,441.401,741.438,04
IV1.409,121.446,581.484,05
V1.485,861.525,361.564,87
VI1.504,551.544,551.584,55
VII1.652,991.696,941.740,88
Vili1.690,381.735,321.780,26

Salario di anzianità
Dal 1° settembre 2023 è corrisposto mensilmente, per tredici mensilità, a titolo di “salario di anzianità”, un importo di 15,00 euro a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente.

Tale importo si aggiunge a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto dell’art. 46 del CCNL 2016-2018. Si riporta in tabella l’importo del salario di anzianità spettante sulla base della data di assunzione del lavoratore.

maturazione del biennio

importo mensile

dal 01.01.2019 al 31.08.202315,00

 

Una tantum
A copertura dei periodi dall’ 01.01.2019 al 31.12.2020 e dall’ 1.1.2021 al 31.12.2021, al personale di tutti i livelli in forza all’ 01.09.2022, viene erogata, a titolo di Una Tantum, l’importo lordo di euro 188,50 come da tabella che segue:

periodo

Importo

01.01.2019-31.12.2020104,00
01.01.2021-31.12.202184,50
totale188,50

Tale importo complessivo è corrisposto per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 ed il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre 2023 in proporzione all’orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.

Welfare contrattuale.
Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, gli Enti mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre – 31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituto. II valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) pressa il medesimo Istituto.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare “Esperò”, quale quota a carico del datore di lavoro prevista all’art.54 del CCNL 2016-2018, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell’Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2022 e per il 2023.

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